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La Corte di Appello di Napoli- sezione specializzata in materia di imprese – il 3 dicembre 2024 ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli con cui, per la prima volta, in Italia, una delle imprese coinvolte nel c.d. cartello degli autocarri sanzionato dalla Commissione Europea con il provvedimento n. 4673 (2016) era stata condannata al pagamento di un risarcimento per danno da sovrapprezzo stimato nel 15% del valore di ogni veicolo.

Si tratta di una pronuncia destinata ad avere una gran risonanza nel settore del private enforcement, in quanto i Giudici Partenopei, hanno passato in rassegna numerose problematiche connesse con la qualificazione giuridica dei fatti accertati dalla Commissione Europea oltreché con la quantificazione del danno, rigettando integralmente l’appello proposto dalla Iveco s.p.a.

Tra gli aspetti di maggior interesse della pronuncia in commento, vi è sicuramente la considerazione che le memorie econometriche prodotte dalla impresa appellante sono prive di valore probatorio, tant’è che sul punto si legge testualmente: “.. la memoria economica del 31 ottobre 2019 della Compass Lexecon, ed ancor prima, quella di Oxera del giugno 2019, nulla provano: in particolare, esse sono fondate sull’apodittico presupposto che tra le parti vi era stato un mero scambio di informazioni, smentito dalla raggiunta prova che tra le parti vi era stato un accordo collusivo per praticare prezzi più alti; …” .

Di pregio, poi, è il passaggio della sentenza in tema di passing-on defence, in cui si ribadisce, in sintonia con il dettato dell’art. 13 direttiva 2014/104, che questo tipo di eccezione deve essere provata dalla parte processuale che intende avvalersene. Infine non possono che essere apprezzate le parole spese dai Giudici in ordine alla strategia processuale adottata dalla Iveco s.p.a. che, presentando un’istanza di riservatezza sui documenti versati in corso di causa, ha reso impossibile la quantificazione del danno, imponendo il ricorso alla stima equitativa prevista dall’art. 17 della direttiva 2014/104. Dunque, un nuovo capitolo nella lotta ai cartelli è stato scritto, arricchendo il settore del private enforcement di nuovi approfondimenti che contribuiranno certamente a garantire sempre di più il rispetto del principio di effettività nelle follow on action, in quanto le condotte anticoncorrenziali ed in particolare i cartelli, come più volte ribadito dalla Commissione Europea, sono fonte di danni per il mercato determinando inaccettabili aumenti dei prezzi.

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