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La querelle giudiziaria tra gli acquirenti di autoveicoli interessati dall’accertamento antitrust della Commissione Europea n. 4673 ( 2016) del 19 luglio 2016 e le case costruttrici di camion si arricchisce di un nuovo ed autorevole contributo giurisprudenziale.

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza depositata il 22 giugno 2022 nel caso  C- 267/2020  nell’ambito di una azione di risarcimento danni da sovrapprezzo intentata da una società di logistica spagnola nei confronti di due società cartelliste ( Volvo e Daf ) ha chiarito i criteri di applicabilità ratione temporis della dir. 104/2014 U.E.

In estrema sintesi i Giudici lussemburghesi, in continuità con quanto affermato nel caso Cogeco c. Portogallo nella causa C- 637/2017, hanno ribadito che una nuova norma giuridica si applica a partire dalla entrata in vigore dell’atto che la istituisce sicché sebbene essa non possa essere applicata alle situazioni giuridiche definite sotto la vigenza della vecchia legge si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma oltreché alle situazioni giuridiche nuove precisando che questo principio non trova spazio solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo. ( cfr. sul punto anche sentenza Skarb Państwa nella causa C‑428/20.

Quindi una volta chiarita la portata sostanziale o processuale della norma inserita all’interno della direttiva è necessario verificare se la situazione posta al vaglio dell’autorità giudiziaria, laddove non possa essere qualificata come nuova, sia stata acquisita prima della scadenza del termine di recepimento di detta direttiva o se abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine in quanto solo in quest’ultima circostanza può essere applicata.

Calando questi principi nell’ambito delle azioni follow-on avviate nei confronti delle case costruttrici di autocarri la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che in questo tipo di contenzioso trova applicazione ratione temporis il paragrafo 1 dell’art. articolo 17 che in merito ai criteri di quantificazione del danno da cartello prevede che gli Stati membri debbano garantire che né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento precisando che gli  Stati membri debbano provvedere affinché i giudici nazionali abbiano il potere di stimare l’ammontare del danno se è accertato che l’attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili.

Sulla scorta del predetto iter argomentativo la Corte conclude, inoltre, per la non applicabilità alle azioni di follow on in esame del paragrafo 2 dell’art. 17 dedicato alla presunzione di danno a seguito di accertamenti antitrust.

Sul punto tuttavia soccorrono i numerosissimi arresti della giurisprudenza di legittimità che a più riprese ha riconosciuto al provvedimento antitrust valore di prova privilegiata con ogni scontata conseguenza in ordine all’accertamento del nesso causale e del danno stesso.

Non si può, infine, tralasciare un ultimo aspetto di assoluto interesse della decisione adottata nel caso C- 267/20 che attiene l’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il calcolo della prescrizione .

Ebbene la Corte di Giustizia Europea disattendendo completamente le tesi difensive delle società cartelliste ha ritenuto che si può ragionevolmente presumere che la conoscenza effettiva del danno  sia maturata alla data della pubblicazione della sintesi della decisione C(2016) 4673 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 6 aprile 2017 in quanto solo a partire da questo momento i potenziali danneggiati possono avere l’effettiva contezza della portata dell’accertamento antitrust.

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